Direttiva UE 2011/7: 30 giorni standard, 40 € forfettario, BCE+8 % di interessi. Capisci ogni fase e genera il tuo sollecito o decreto ingiuntivo pronto da inviare.
Genera la mia letteraUn processo progressivo — bonario prima, giudiziale come ultima risorsa.
Email o telefonata pochi giorni dopo la scadenza. Preserva la relazione. Il 60 % dei mancati pagamenti si risolve in questa fase.
Raccomandata A/R che fa decorrere gli interessi di mora e l'indennizzo di 40 €. Passaggio normalmente obbligatorio prima del giudiziale.
Procedimento giudiziale semplificato (IT: decreto ingiuntivo; FR: injonction; DE: Mahnverfahren; ES: monitorio). Rapido ed economico.
Pignoramento bancario, dello stipendio o mobiliare tramite ufficiale giudiziario — solo con titolo esecutivo.
La direttiva armonizza le regole di pagamento B2B e B2G nei 27 Stati membri. I tuoi diritti sono identici in Italia, Francia, Germania o Polonia.
Termine legale di pagamento: 30 giorni standard (B2B e B2G), estendibile a 60 giorni solo per accordo scritto
Interessi di mora automatici: tasso di riferimento BCE + almeno 8 punti percentuali (≈ 12,15 % ad aprile 2026)
Indennizzo forfettario di almeno 40 € per fattura insoluta + costi di recupero ragionevoli debitamente giustificati
Compila il modulo — la tua lettera conforme alla Direttiva 2011/7 si scrive in tempo reale. Copia o scarica in .txt.
Nessun dato viene inviato — tutto rimane nel tuo browser.
Compila i campi per visualizzare la tua lettera.
Diagnosi gratuita in 5 minuti: audit dei termini di pagamento, modelli legali, calendario di sollecito.
Genera la mia letteraNon formalmente obbligatoria in tutti i paesi UE, ma vivamente consigliata: fa decorrere gli interessi di mora e l'indennizzo di 40 €, prova il tentativo bonario e previene contestazioni di abuso. Senza messa in mora il procedimento può comunque andare a buon fine, ma le possibilità di recuperare tutti i costi diminuiscono.
Automaticamente dal giorno successivo alla scadenza della fattura, senza necessità di messa in mora (articolo 6 Direttiva 2011/7). Si cumula con gli interessi di mora. Per più fatture insolute, i 40 € si applicano per fattura, non una sola volta.
In assenza di opposizione: 4–8 settimane per ottenere il decreto, 1 mese per notificarlo al debitore, 1 mese affinché diventi esecutivo. In caso di opposizione, la causa passa al rito ordinario (diversi mesi). L'ingiunzione europea (Regolamento 1896/2006) segue tempi simili per i crediti transfrontalieri.
Sì — l'articolo 6 della Direttiva 2011/7 permette espressamente al creditore di reclamare « costi di recupero ragionevoli » oltre i 40 €. Le spese dell'ufficiale giudiziario (notifica della messa in mora, del decreto, pignoramento) sono in linea di principio a carico del debitore se l'azione ha successo.
Sì — o tramite mandato (la società agisce per tuo conto in cambio dell'8–25 % del recuperato), o tramite cessione del credito (vendita definitiva, ricevi subito ma scontato). Verifica sempre che la società sia iscritta nel registro nazionale (IT: registro Banca d'Italia ex art. 115 TULPS).